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Sequestro esteso e “onnivoro” del materiale informatico e telematico rinvenuto nei devices: la Corte Suprema di Cassazione annulla il sequestro indiscriminato del Dropbox aziendale

  • Immagine del redattore: Studio Legale Pede
    Studio Legale Pede
  • 8 lug 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 27 dic 2025

Cass. Pen., Sez. VI, 17/04/2025, (ud. 17/04/2025, dep. 04/07/2025), n. 24671 – Presidente Aprile, Relatore D’Arcangelo

 

Dopo la pronuncia n. 17479 (ud. 04/02/2025, dep. 08/05/2025 – qui in commento) la Corte di Cassazione si pronuncia, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici e telematici, sulle modalità di selezione del materiale archiviato nei device.


Nella sentenza in commento, a finire sotto la lente dei giudici di legittimità è stato il il decreto del Pubblico Ministero che dispone il sequestro di materiale informatico contenuto tanto nella piattaforma "Dropbox" quanto nella memoria dei devices sequestrati.


La Corte di Cassazione ha affermato che il decreto del Pubblico Ministero deve esplicitare, già nella fase genetica e in quella esecutiva, le ragioni che giustificano l’adozione di una misura di sequestro ampia e generalizzata. In alternativa, deve specificare in modo dettagliato le informazioni oggetto di ricerca, i criteri adottati per la selezione del materiale informatico memorizzato nei dispositivi, l’eventuale delimitazione temporale dei dati rilevanti — specialmente se questa si discosta sensibilmente dai limiti temporali indicati nell’imputazione provvisoria — nonché i tempi previsti per completare tale selezione, con il conseguente obbligo di restituzione, anche in copia, dei dati non pertinenti.


È pertanto ritenuto illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro probatorio di un dispositivo elettronico che comporti, in assenza di puntuali motivazioni, l’acquisizione indiscriminata di una massa di dati informatici, senza una preventiva selezione né l’indicazione dei criteri adottati per effettuarla.


Nel caso in esame, il Pubblico Ministero, pur richiamando in via generica il principio di proporzionalità, non ha motivato in modo adeguato la necessità di procedere a un sequestro esteso e indifferenziato, omettendo l’indicazione delle parole chiave o dei criteri che avrebbero dovuto orientare la selezione del materiale informatico contenuto nei dispositivi.


 
 
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