I reati informatici
- Studio Legale Pede
- 18 giu
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I reati informatici, disciplinati dal Codice Penale italiano, comprendono una serie di condotte illecite che implicano l’utilizzo di strumenti informatici o telematici. Tali reati, in costante evoluzione per adattarsi al rapido progresso tecnologico, rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza individuale e collettiva.
Tra le principali fattispecie rientrano l’accesso non autorizzato a sistemi informatici, la compromissione di dati e programmi, la frode informatica e la diffusione di software dannosi.
Principali tipologie di reato informatico:
Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici (art. 615-ter c.p.):
Si configura quando un soggetto si introduce o permane all’interno di un sistema informatico o telematico protetto senza la necessaria autorizzazione.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):
Diffusione di programmi dannosi (art. 615-quinquies c.p.):
Si riferisce alla diffusione di software (quali virus o malware) progettati per compromettere o danneggiare sistemi informatici.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (617-bis c.p.):
Riguarda l’intercettazione non autorizzata di comunicazioni trasmesse tramite strumenti informatici.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) 617-quinquies c.p.
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) 617-sexies c.p.
Danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):
Prevede sanzioni per chi distrugge, altera, sopprime o rende inservibili dati o programmi informatici di terzi.
Frode informatica (art. 640-ter c.p.):
È commessa da chi manipola il funzionamento di un sistema informatico o telematico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.