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I reati informatici

  • Immagine del redattore: Studio Legale Pede
    Studio Legale Pede
  • 18 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

I reati informatici, disciplinati dal Codice Penale italiano, comprendono una serie di condotte illecite che implicano l’utilizzo di strumenti informatici o telematici. Tali reati, in costante evoluzione per adattarsi al rapido progresso tecnologico, rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza individuale e collettiva.

Tra le principali fattispecie rientrano l’accesso non autorizzato a sistemi informatici, la compromissione di dati e programmi, la frode informatica e la diffusione di software dannosi.

 

Principali tipologie di reato informatico:

  • Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici (art. 615-ter c.p.):

    Si configura quando un soggetto si introduce o permane all’interno di un sistema informatico o telematico protetto senza la necessaria autorizzazione.

  • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):

  • Diffusione di programmi dannosi (art. 615-quinquies c.p.):

    Si riferisce alla diffusione di software (quali virus o malware) progettati per compromettere o danneggiare sistemi informatici.

  • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (617-bis c.p.):

    Riguarda l’intercettazione non autorizzata di comunicazioni trasmesse tramite strumenti informatici.

  • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

  • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) 617-quinquies c.p.

  • Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) 617-sexies c.p.

  • Danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):

    Prevede sanzioni per chi distrugge, altera, sopprime o rende inservibili dati o programmi informatici di terzi.

  • Frode informatica (art. 640-ter c.p.):

    È commessa da chi manipola il funzionamento di un sistema informatico o telematico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

 

La normativa di riferimento è la seguente:

·       Legge n. 547 del 1993:

Ha introdotto rilevanti modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale per affrontare in modo specifico i reati legati all’informatica.

·       Legge 28 giugno 2024, n. 90:

Intitolata “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, mira a potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto di tali fenomeni vedi approfondimento


 

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