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Sequestro probatorio di dispositivi informatici a fini “esplorativi”: illegittimo senza alcuna previa selezione dei criteri e dei dati da acquisire

  • Immagine del redattore: Studio Legale Pede
    Studio Legale Pede
  • 18 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

Cass. Pen., Sez. VI, 04/02/2025, (ud. 04/02/2025, dep. 08/05/2025), n.17479 – Presidente Aprile, Relatore D’Arcangelo

 

L’estrazione di copia dei dati informatici rappresenta una scelta autonoma e discrezionale dell’autorità giudiziaria e, in quanto tale, presuppone l’esplicita indicazione sia della rilevanza probatoria delle informazioni acquisite, sia della loro pertinenza rispetto ai reati ipotizzati.

 

In merito, la giurisprudenza aveva già stabilito che non è legittimo procedere al sequestro di un bene mediante la duplicazione integrale del suo contenuto digitale con finalità meramente esplorative, ossia finalizzate a una generica ricerca di elementi utili all’indagine, basandosi unicamente sull’intento di restituire in un secondo momento il dispositivo originario contenente i dati.

 

Di conseguenza, è stato considerato illegittimo il sequestro probatorio di un dispositivo elettronico che comporti l’acquisizione indistinta e non selettiva di una vasta quantità di dati informatici, in assenza di una preventiva selezione degli stessi o comunque della definizione dei criteri utili a operare tale selezione.

 

Tuttavia, la Corte ha chiarito che non può essere esclusa in via assoluta la legittimità di un sequestro probatorio che implichi l’acquisizione generalizzata di un’intera categoria di dati informatici. In tali casi, il Pubblico Ministero è tenuto a motivare puntualmente la necessità di procedere con un sequestro di tale ampiezza, illustrando le ragioni che lo giustificano in funzione del tipo di reato contestato, del ruolo e delle condotte attribuite alla persona a cui i dispositivi appartengono, nonché delle difficoltà oggettive nell’individuare anticipatamente i dati rilevanti.

 

Inoltre, qualora venga disposta l’estrazione integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici, la loro conservazione non può protrarsi indefinitamente e deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario per individuare le informazioni effettivamente rilevanti rispetto al procedimento penale in corso.

 

Il Pubblico Ministero è pertanto chiamato a predisporre un’organizzazione idonea a garantire la selezione dei dati in tempi ragionevoli, soprattutto quando il sequestro riguarda soggetti estranei ai fatti contestati, provvedendo alla successiva restituzione della copia integrale dei dati non pertinenti agli aventi diritto.

 

Con la sentenza in esame – che si contraddistingue per l’ampio richiamo alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale – la Corte ha ulteriormente precisato che, data la natura tecnica dei dispositivi informatici e telematici (inclusi gli smartphone), la loro elevata capacità di memorizzazione e la tendenziale eterogeneità dei dati contenuti (messaggi, immagini, e-mail, ecc.), risulta imprescindibile, al fine di consentire una valutazione effettiva della proporzionalità della misura cautelare, sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, che nel decreto di sequestro probatorio il Pubblico Ministero fornisca:

 

a) una chiara esposizione delle ragioni che giustificano un sequestro esteso e generalizzato oppure, in alternativa, l’individuazione precisa delle informazioni da ricercare;

 

b) l’indicazione dei criteri che guideranno la selezione del materiale informatico, con specifica giustificazione dell’eventuale delimitazione temporale dei dati d’interesse anche laddove questa si discosti sensibilmente dall’arco temporale oggetto dell’imputazione provvisoria;

 

c) i tempi previsti per la conclusione della selezione e la restituzione della copia dei dati ritenuti non rilevanti.

 

Solo una motivazione articolata e puntuale su tali profili consente di verificare la sussistenza del necessario rapporto di proporzionalità tra le esigenze probatorie perseguite e la compressione della sfera personale del soggetto interessato, derivante dalla privazione del controllo esclusivo sui propri dati personali.


 
 
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